AVVERTENZA
Il presente decreto e' stato gia' pubblicato nel supplemento
   ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1990 senza le
   disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 ed ai commi 3, 4, 5 e 7
   dell'art. 12, in quanto non ammessi a registrazione da parte della
   Corte dei conti.  Tali  disposizioni  sono  state  successivamente
   registrate  con  riserva  dalla  Corte  dei conti in data 5 maggio
   1990; si provvede, pertanto, alla ripubblicazione  del  suindicato
   decreto  con  l'inserzione,  in  carattere  corsivo,  del  comma 2
   dell'art. 8 e dei commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 12 e  degli  estremi
   della registrazione con riserva.
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
   Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395,  recanti  disposizioni  per  tutti  i
comparti   di   contrattazione   collettiva   del  pubblico  impiego,
risultanti    dalla     disciplina     prevista     dagli     accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,  n.  68,  che  ha  istituito  il  comparto  di   contrattazione
collettiva  per  il  personale  degli enti pubblici non economici, ai
sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la  legge  20  marzo  1975,  n. 70, recante disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici non economici  e  del  rapporto  di
lavoro del personale dipendente;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979,  n.  768,  25  giugno
1983,  n.  346,  8  maggio  1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494,
recanti  disposizioni  risultanti  dalla  disciplina  prevista  dagli
accordi  sindacali per il personale degli enti pubblici non economici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n.  70;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n.
285, recante disposizioni in ordine alle  qualifiche  funzionali,  ai
profili  professionali  ed  ai  criteri  concernenti l'attuazione del
principio di inquadramento per profili  professionali  del  personale
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
ottobre 1988, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988,    concernente    il   requisito   della   maggiore
rappresentativita' su base nazionale richiesto dalla legge  29  marzo
1983,  n.  93,  alle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali per
partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
  Visto  il  decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  29
dicembre  1988,  che  ha  designato  i  componenti  delle delegazioni
trattanti l'accordo sindacale per il  personale  del  comparto  degli
enti pubblici non economici;
  Viste  le  leggi  11  marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541,
recanti  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
  Visto  l'art.  27  della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di
oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera C), della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  concernente  la  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 agosto 1989, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7  e
dell'ottavo  comma  dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con
la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate
dalle   organizzazioni   sindacali   dissenzienti  o  che  non  hanno
partecipato alle trattative, e' stata  autorizzata,  previa  verifica
delle  compatibilita'  finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo per  il  triennio  1988-1990  riguardante  il  personale  del
comparto  degli  enti  pubblici  non  economici di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita
in  data 2 agosto 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta
come previsto dall'art. 1 del citato  decreto  del  Ministro  per  la
funzione  pubblica  in  data  20  dicembre  1988  e le organizzazioni
sindacali nazionali di  categoria  maggiormente  rappresentative  nel
comparto,  CGIL-Funzione pubblica - Parastato, CISL-Funzione pubblica
Parastato, UIL-DEP, CISAL-FIALP, CIDA-Funzione pubblica - Parastato e
le  confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  su base
nazionale CGIL, CISL, UIL, CISAL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 ottobre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1989, ai sensi dell'art. 6  della  legge  29
marzo  1983,  n. 93, concernente l'approvazione del regolamento sulla
base della ipotesi di accordo sottoscritto  in  data  2  agosto  1989
dalle  stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in
precedenza indicate  e  l'emanazione  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale  per  il  personale del
comparto degli enti pubblici non economici, di  cui  all'art.  3  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il
triennio 1988-1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;
                              E M A N A
                       il presente regolamento:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
  1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli
enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o  vigilanza
dello  Stato,  compresi  quelli  soggetti a processi di soppressione,
scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di
contrattazione  diverso  da  quello di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
  2.  Il  presente  regolamento  si  riferisce  al periodo 1› gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1›  luglio
1988,  fatte  salve  le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1, lettera e), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed  i  rapporti
          di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in base agli accordi
          sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce  che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             Il  D.P.R.  n.  68/1986,  concernente  determinazione  e
          composizione dei comparti di contrattazione  collettiva  di
          cui  all'art. 5, della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n.  93,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986.